venerdì, Aprile 19, 2024
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Sicurezza sul lavoro

Sicurezza Sul Lavoro: come proteggersi dal rischio Coronavirus nei cantieri edili

L’Ance ha messo a disposizione delle imprese edili le prime istruzioni operative per far fronte alle difficoltà nelle aree interessate dall’allerta Coronavirus

Sicurezza Sul Lavoro: come proteggersi dal Coronavirus nei cantieri edili
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L’Ance ha messo a disposizione delle imprese edili le prime istruzioni operative in materia di lavoro, salute, appalti pubblici e edilizia privata per far fronte alle difficoltà nelle aree interessate dall’allerta Covid-19 Coronavirus. In particolare, l’ANCE ha indicato alcune misure cautelative che possono servire per evitare che dall’eventuale sospensione delle attività di impresa, sia per i lavori eseguiti in conto proprio che in appalto, derivino conseguenze negative sia per il rispetto degli impegni contrattualmente previsti, sia per le procedure edilizie.

Le considerazioni che seguono riguardano sia i cantieri situati nei Comuni finora individuati dal DPCM 23 febbraio 2020 e diretti destinatari delle misure previste a livello statale e locale sia nei cantieri che, indirettamente (es. per mancata fornitura conseguente al fermo del trasporto merci) possono subire un rallentamento o una interruzione dei lavori.

In relazione all’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi, si riportano, di seguito, alcune indicazioni prudenziali relative alla gestione del personale, da inviare alle imprese.È opportuno, in questa fase:

  • tenersi costantemente informati sui provvedimenti adottati dalle Istituzioni, ovvero, ad oggi:
  1. decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 e D.P.C.M attuativo;
  2. ordinanze del ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia e della Regione Veneto;
  3. ulteriori ordinanze delle Regioni di appartenenza;
  4. indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità.
  • Informare i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali (cfr. documento allegato predisposto da ministero della Salute e ISS);
  • predisporre policy/regolamenti interni per il controllo dell’accesso degli esterni nei locali dell’impresa;
  • informare i lavoratori che, nel caso si manifestino sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie, è necessario che contattino il proprio medico curante e, in caso di impossibilità, chiamino il numero 1500 o il numero 112 , seguendone le indicazioni.

Come comportarsi in casi di cantieri edili aperti all’interno della cosiddetta Zona Rossa?

I cantieri potrebbero essere sospesi dai Comuni, ai sensi dell’art. 1, lettere n) e o) del DL 23/2020. In ogni caso, ove così non fosse, e laddove le misure di emergenza adottate dal Comune dovessero influire negativamente sulla regolare esecuzione dei lavori, l’impresa, al fine di evitare l’addebito di eventuali penali per la maggiore durata dell’esecuzione dei lavori, può sollecitare l’adozione di un provvedimento di sospensione, anche parziale, da parte della stazione appaltante, ex art. 107 del Codice dei Contratti. Verosimilmente, dovrebbe trattarsi di una sospensione di competenza del RUP, per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

Cantieri nelle aree diverse alla cd “zona rossa” e/o limitrofi alla stessa.

In presenza di cantieri in zona diversa da quella “rossa” e/o limitrofi che, in ragione delle misure adottate nei Comuni della zona “rossa”, dovessero subire comprovati effettivi negativi sulla regolare esecuzione dei lavori (ad esempio, per il coinvolgimento di personale dipendente residente nelle aree dei comuni rientranti nella zona “rossa”, o anche l’avvalersi di subappaltatori, fornitori ricadenti nella medesima zona) l’impresa, al fine di evitare l’addebito di eventuali penali per la maggiore durata dell’esecuzione dei lavori, può sollecitare l’adozione da parte di un provvedimento di sospensione, anche parziale, dei lavori da parte della stazione appaltante, ex art. 107 del Codice dei Contratti.

Verosimilmente, dovrebbe trattarsi di una sospensione di competenza del RUP, per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

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