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Riforma delle professioni alla Camera: cosa prevede il disegno di legge su competenze e compensi

La Camera esamina la riforma degli ordinamenti professionali: cosa prevede il disegno di legge su competenze, compensi, responsabilità, formazione e utilizzo dell’intelligenza artificiale negli studi professionali.

Riforma delle professioni alla Camera: cosa prevede il disegno di legge su competenze e compensi
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La riforma delle professioni alla Camera punta a rivedere le regole che disciplinano l’accesso alle attività professionali, le competenze degli iscritti agli albi, i compensi e le responsabilità nei confronti dei clienti. Il provvedimento è il disegno di legge delega C. 3068, approvato dal Senato il 3 agosto 2026 e presentato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio e dalla ministra del Lavoro Marina Calderone. Il testo riguarda quindici gruppi professionali, tra i quali architetti, ingegneri, geometri, giornalisti e consulenti del lavoro. Non introduce immediatamente tutte le nuove regole: definisce i criteri che il Governo dovrà seguire per riordinare i singoli ordinamenti attraverso successivi decreti legislativi.

La Camera esamina la riforma degli ordinamenti professionali: cosa prevede il disegno di legge su competenze, compensi, responsabilità, formazione e utilizzo dell’intelligenza artificiale negli studi professionali.

Il disegno di legge è al vaglio della Commissione Giustizia della Camera. Dopo l’approvazione del Senato, il confronto a Montecitorio ha coinvolto anche le organizzazioni rappresentative del settore.

Il 30 settembre 2026 si sono svolte le audizioni di CoLAP, Confprofessioni, Confassociazioni e Associazione Italiana Architettura del Paesaggio. La scheda parlamentare riporta inoltre il seguito dell’esame nella seduta del 7 ottobre, conclusa con un rinvio. La riforma è quindi ancora nel percorso parlamentare: le disposizioni contenute nella delega non vanno considerate, nel loro insieme, già operative.

La distinzione conta soprattutto per chi cerca di capire cosa cambia concretamente per i professionisti. Prima occorrerà arrivare all’approvazione definitiva della legge; poi sarà necessario verificare il contenuto e le decorrenze dei provvedimenti adottati dal Governo.

Quali professioni sono interessate dalla riforma

L’allegato al disegno di legge individua quindici gruppi di professioni regolamentate, comprendendo anche le rispettive articolazioni e qualifiche:

  • Agrotecnici e agrotecnici laureati.
  • Architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti e conservatori, comprese le figure iunior indicate nel testo.
  • Assistenti sociali e assistenti sociali specialisti.
  • Attuari e attuari iunior.
  • Consulenti del lavoro.
  • Dottori agronomi e forestali, agronomi e forestali iunior, zoonomi e biotecnologi agrari.
  • Geologi e geologi iunior.
  • Geometri e geometri laureati.
  • Giornalisti.
  • Ingegneri, nei settori e nelle qualifiche elencati nell’allegato.
  • Periti agrari e periti agrari laureati.
  • Periti industriali e periti industriali laureati.
  • Spedizionieri doganali.
  • Consulenti in proprietà industriale.
  • Tecnologi alimentari.

Il perimetro della delega è dunque specifico: il provvedimento non coincide con una revisione indistinta di tutte le attività autonome.

Competenze professionali, quali attività saranno riservate

La definizione delle competenze professionali rappresenta uno dei passaggi centrali della riforma. Il Governo dovrà individuare le attività riservate e quelle attribuite alle singole professioni anche senza esclusiva, tenendo conto del percorso formativo, del titolo di studio, del tirocinio e delle materie dell’eventuale esame di abilitazione.

Il testo contempla anche l’attribuzione dell’attività di consulenza nelle materie proprie della professione. Chiede inoltre di coordinare gli ambiti di intervento delle categorie che svolgono attività simili, affrontando un terreno nel quale possono emergere sovrapposizioni e incertezze.

Resta fermo un criterio: le attività che la legge non indica come riservate a una o più professioni rimangono libere. Il riconoscimento delle competenze degli iscritti agli albi dovrà quindi essere letto insieme a questa previsione, senza trasformare ogni attività affine in un’esclusiva professionale.

Compensi ed equo compenso. Cosa prevede il disegno di legge

La riforma mantiene la libera pattuizione del compenso tra professionista e cliente. L’importo dovrà però essere proporzionato alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche dell’incarico.

Per ciascun ordine è prevista la definizione o l’aggiornamento dei parametri per i compensi professionali, destinati alla liquidazione da parte del giudice e all’applicazione della legge sull’equo compenso n. 49/2023.

Secondo il disegno di legge, i parametri dovranno essere adottati con decreto del ministro vigilante, su proposta del consiglio nazionale competente, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del relativo decreto legislativo.

Il testo non stabilisce quindi un prezzo unico per ogni prestazione. Affianca alla contrattazione un sistema di riferimenti utilizzabile nelle circostanze previste dalla normativa.

Responsabilità professionale e assicurazione, le misure previste

Il riordino comprende l’obbligo di una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale. Tra i criteri figurano la possibilità di stipulare convenzioni e coperture collettive, insieme alla definizione delle condizioni essenziali e dei massimali minimi.

Un altro punto riguarda la prescrizione dell’azione di responsabilità professionale. La delega prevede un termine di cinque anni per le controversie escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 8 della legge sull’equo compenso. Questa delimitazione è essenziale per comprendere la portata della misura, che dovrà essere tradotta nelle disposizioni attuative.

Sono inoltre previste tutele per gli impedimenti dovuti a infortuni, ricoveri ospedalieri, gravi patologie o maternità, quando incidono sul rispetto di adempimenti e scadenze fiscali, tributarie e previdenziali.

Tirocinio professionale, rimborso spese e possibilità di compenso

Per il tirocinio professionale, il disegno di legge distingue due aspetti. Da una parte prevede il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio o del professionista ospitante; dall’altra contempla la possibilità di riconoscere un’indennità o un compenso attraverso un apposito contratto.

L’eventuale remunerazione dovrà essere commisurata all’effettivo contributo del tirocinante. Per questa possibilità il testo prevede un’eccezione relativa agli enti pubblici.

Non viene dunque formulato un obbligo generalizzato di retribuzione del praticantato: il rimborso delle spese e il riconoscimento di un compenso sono trattati come previsioni distinte.

Formazione continua e intelligenza artificiale negli studi

La formazione continua dovrà includere un numero minimo di ore dedicate agli strumenti digitali e all’intelligenza artificiale, con attenzione anche ai limiti deontologici del loro utilizzo.

Il tema entra inoltre nei codici deontologici. La delega chiede di garantire che la prestazione, anche quando viene realizzata con il supporto della tecnologia, resti espressione della professionalità e della competenza specifica dell’iscritto all’albo.

Per gli studi professionali significa affiancare alla conoscenza degli strumenti la capacità di valutarne l’impiego nel singolo incarico. Il supporto tecnologico non elimina il ruolo del professionista nella verifica del lavoro e nella tutela del cliente.

Ordini e società tra professionisti

La riforma interviene anche sull’organizzazione di ordini e collegi professionali, individuando criteri per le elezioni, la rappresentanza territoriale, la parità di genere e l’eventuale utilizzo del voto elettronico.

Il riordino riguarda inoltre i procedimenti disciplinari, con indicazioni sulle modalità di svolgimento, sui tempi, sulla formazione dei componenti dei consigli di disciplina e sulla tutela del diritto di difesa.

Per le società tra professionisti, il testo prevede che almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto siano riconducibili a professionisti iscritti agli albi secondo le condizioni indicate dalla delega. Sono contemplati anche interventi sul trattamento fiscale e previdenziale, comprese misure per eliminare la duplicazione del contributo integrativo nelle situazioni individuate dal provvedimento.

Quando entreranno in vigore le nuove regole

Non è prevista un’unica data di applicazione per tutte le misure. Il disegno di legge assegna al Governo ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge delega per adottare i decreti legislativi di riordino.

Gli schemi saranno sottoposti alle commissioni parlamentari competenti, chiamate a esprimere il proprio parere entro trenta giorni. Il testo consente inoltre interventi correttivi e integrativi entro dodici mesi dall’entrata in vigore dell’ultimo decreto.

Per conoscere gli effetti sui singoli incarichi, sugli studi e sugli iscritti agli albi occorrerà quindi seguire due passaggi: l’approvazione definitiva della riforma delle professioni alla Camera e la successiva emanazione dei decreti legislativi, con le rispettive disposizioni transitorie e decorrenze.

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