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Riforma delle professioni, per gli ingegneri il nodo è la responsabilità: chi risponde e fino a quando

La riforma dele professioni entra alla Camera e riapre per gli ingegneri il confronto su competenze, responsabilità, prescrizione, formazione e accesso alla professione regolamentata nel mercato tecnico.

Riforma delle professioni, per gli ingegneri il nodo è la responsabilità: chi risponde e fino a quando
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Per un ingegnere il problema è molto concreto: chi firma una prestazione tecnica deve sapere di cosa risponde e, soprattutto, fino a quando può essere chiamato a risponderne. È su questo terreno che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri concentra una delle principali richieste legate alla riforma degli ordinamenti professionali, tema affrontato durante il 70° Congresso Nazionale degli Ingegneri di Trieste.

La riforma dele professioni entra alla Camera e riapre per gli ingegneri il confronto su competenze, responsabilità, prescrizione, formazione e accesso alla professione regolamentata nel mercato tecnico.

Il disegno di legge delega ha superato il Senato il 3 agosto 2026 ed è ora alla Camera come A.C. 3068, dove dal 15 settembre è in esame in Commissione Giustizia. Non siamo quindi ancora davanti a una disciplina definitiva: il Parlamento sta definendo i principi della delega, mentre molte delle regole operative arriveranno successivamente con i decreti legislativi.

Competenze degli ingegneri, il problema non è solo stabilire chi può fare cosa

Il primo nodo è quello delle competenze professionali. La questione è nota da anni, soprattutto nei settori dell’ingegneria industriale e dell’informazione, dove lo sviluppo tecnologico ha corso molto più rapidamente delle norme che regolano l’esercizio della professione.

Il sistema delle competenze degli ingegneri conserva infatti riferimenti normativi che risalgono anche al secolo scorso, mentre oggi il professionista può lavorare su sistemi digitali, cybersecurity, automazione, intelligenza artificiale, energia, infrastrutture complesse e sanità digitale.

Il CNI ha posto proprio questo tema al centro del Congresso: secondo i dati presentati dal presidente Angelo Domenico Perrini, a fronte di circa 253 mila ingegneri iscritti all’Albo, in Italia ci sono più di un milione di persone con un titolo accademico in ingegneria. Molti lavorano in settori tecnologici nei quali l’attività non è oggi necessariamente collegata all’iscrizione all’Ordine. La domanda, quindi, non riguarda soltanto la tutela di una categoria. È più ampia: quali attività richiedono una competenza professionale certificata e una responsabilità chiaramente individuabile?

Dalla competenza alla firma, chi assume la responsabilità della prestazione?

È qui che il tema diventa particolarmente rilevante per chi esercita la professione. Un conto è individuare le competenze. Un altro è stabilire chi risponde della prestazione eseguita. Nel lavoro di un ingegnere la responsabilità non è un elemento astratto. Entra nella firma di un progetto, nella direzione dei lavori, nel collaudo, nella progettazione di un impianto, nella sicurezza, nelle verifiche tecniche e nelle consulenze specialistiche.

E spesso un incarico non coincide con un singolo atto. Può iniziare con la progettazione, proseguire durante l’esecuzione dell’opera, modificarsi con varianti e integrazioni e concludersi mesi o anni dopo il conferimento iniziale. È in questo passaggio che il CNI teme possa aprirsi un vuoto di responsabilità qualora la ridefinizione delle competenze non sia accompagnata da una altrettanto precisa individuazione delle responsabilità.

Prescrizione a cinque anni

Il testo approvato dal Senato contiene una disposizione particolarmente importante per i professionisti. Tra i criteri della delega è prevista l’introduzione, per le controversie di responsabilità professionale escluse dall’ambito dell’articolo 8 della legge sull’equo compenso, di un termine quinquennale di prescrizione dell’azione di responsabilità collegata all’attività professionale.

Sulla carta il termine è chiaro: cinque anni. Per gli ingegneri, però, resta da risolvere la questione probabilmente più importante: da quando cominciano a decorrere?

Progetto consegnato, lavori conclusi o incarico terminato

È il problema del cosiddetto dies a quo, cioè il momento iniziale dal quale viene calcolata la prescrizione. Per alcune prestazioni professionali individuarlo può essere relativamente semplice. Per altre molto meno. Pensiamo a un incarico di progettazione che continua con la direzione lavori. Oppure a un’opera che viene progettata in un anno, realizzata nel successivo e collaudata ancora dopo. O ancora a una variante intervenuta durante l’esecuzione.

Qual è il momento rilevante?

La data dell’incarico? La consegna degli elaborati? La firma del progetto? La fine dei lavori? Il collaudo? La conclusione formale del rapporto professionale?

Sono differenze che, in caso di contenzioso, possono spostare di anni la scadenza del termine. È per questo che la Vicepresidente Vicario del CNI Carla Cappiello, intervenendo al Congresso, ha chiesto che la disciplina attuativa identifichi con chiarezza il momento dal quale decorre la prescrizione. Per chi esercita la professione non è un dettaglio giuridico: incide sulla gestione del rischio professionale, sulla conservazione della documentazione e, inevitabilmente, anche sul rapporto con la copertura assicurativa RC.

Responsabilità e assicurazione professionale viaggiano insieme

La riforma interviene infatti anche sull’assicurazione obbligatoria. Il testo della delega prevede il mantenimento dell’obbligo di una polizza a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione e contempla la possibilità di definire condizioni essenziali e valori minimi dei massimali.

Il collegamento con la prescrizione è evidente. Sapere per quanto tempo può essere esercitata un’azione di responsabilità significa poter valutare in maniera più precisa anche la durata dell’esposizione del professionista e la necessità di una copertura adeguata. Per gli ingegneri che operano su opere destinate a durare decenni, questo rapporto tra incarico, responsabilità, prescrizione e assicurazione sarà uno dei punti da seguire con maggiore attenzione nella fase attuativa.

Il confine delle competenze torna al centro della professione

La riforma affronta anche il tema delle attività riservate e della loro individuazione. Il punto è particolarmente sensibile per l’ingegneria perché i confini tra professioni tecniche sono da sempre terreno di interpretazioni, contenziosi e pronunce amministrative.

Ma oggi il problema si è allargato.

Non riguarda più soltanto il tradizionale confronto tra professioni dell’area tecnica. Esistono interi campi di attività nati negli ultimi venti o trent’anni nei quali occorre capire se e quando debba esserci un professionista abilitato che assuma formalmente una responsabilità. Il CNI sostiene che l’estensione del perimetro delle competenze certificate debba essere letta proprio in questa chiave: formazione continua, copertura assicurativa, codice deontologico e responsabilità personale come strumenti di tutela del cittadino.

Accesso alla professione: verso un rapporto diverso tra laurea ed esame di Stato

L’altra partita riguarda i giovani ingegneri. La delega punta a intervenire sui percorsi di accesso alle professioni, sulla formazione, sul tirocinio e sugli esami di abilitazione. Il testo approvato dal Senato prevede più in generale una revisione degli ordinamenti per rendere più coerenti i percorsi formativi e professionali.

Durante il Congresso, Carmela Pierri, dirigente del Ministero dell’Università e della Ricerca, ha spiegato che il confronto per agevolare l’ingresso dei laureati in ingegneria dovrebbe arrivare a un passaggio importante nel mese di ottobre. Il tema è quello di collegare meglio conoscenze universitarie, competenze richieste per l’esercizio della professione e abilitazione. Una questione tutt’altro che secondaria se si considera la distanza, richiamata dallo stesso CNI, tra il numero complessivo dei laureati in ingegneria e quello degli iscritti all’Albo.

Il vero confronto inizierà con i decreti attuativi

Per gli ingegneri, dunque, l’approvazione della legge delega non chiuderà il confronto. In diversi aspetti lo aprirà. Il testo prevede infatti che il Governo possa adottare, entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di revisione degli ordinamenti professionali, sentiti anche i Consigli nazionali delle professioni interessate.

Ed è in quella sede che principi oggi formulati in termini generali dovranno diventare regole applicabili agli incarichi reali. Per un ingegnere le domande sono già sul tavolo: quali attività saranno riservate? Dove inizierà e finirà una prestazione? Chi ne assumerà formalmente la responsabilità? Da quale data scatterà la prescrizione? Come dovrà essere costruita la copertura assicurativa? È su queste risposte, più che sulle formule generali della riforma, che si misurerà l’impatto effettivo delle nuove norme sulla professione.

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