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Sicurezza sul lavoro

Notifica preliminare nei cantieri: il documento che tutela la sicurezza prima ancora di aprire i lavori

Scopri cos’è la notifica preliminare nei cantieri edili, quando è obbligatoria e perché è fondamentale per garantire sicurezza e prevenire infortuni sul lavoro.

Notifica preliminare nei cantieri: il documento che tutela la sicurezza prima ancora di aprire i lavori
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Notifica preliminare nei cantieri: il documento che tutela la sicurezza prima ancora di aprire i lavori
Nel complesso panorama della sicurezza nei cantieri edili, la notifica preliminare rappresenta uno degli adempimenti più importanti, spesso sottovalutato ma indispensabile per garantire trasparenza, controllo e tutela dei lavoratori. Introdotta dal Decreto Legislativo 81/2008, questa comunicazione preventiva non è una semplice formalità amministrativa, bensì un vero strumento di prevenzione degli incidenti e di coordinamento tra enti, imprese e autorità. Attraverso la notifica, infatti, vengono raccolte e condivise tutte le informazioni fondamentali sul cantiere — dall’identità del committente alla durata dei lavori — con l’obiettivo di consentire agli organi ispettivi un monitoraggio costante e mirato delle attività, in linea con le più recenti politiche nazionali sulla sicurezza sul lavoro.

Scopri cos’è la notifica preliminare nei cantieri edili, quando è obbligatoria e perché è fondamentale per garantire sicurezza e prevenire infortuni sul lavoro.

La notifica preliminare rappresenta un documento fondamentale nel campo della sicurezza nei lavori edili: prima dell’avvio reale delle attività, il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a comunicare alle autorità competenti le informazioni relative all’opera e ai soggetti incaricati della sicurezza all’interno del cantiere.

Lo scopo principale di tale adempimento è quello di informare le autorità ispettive della presenza di cantieri temporanei o mobili — tipologie che statisticamente comportano maggiori rischi — con l’obiettivo ultimo di ampliare i controlli, ridurre le criticità e contenere gli infortuni sul lavoro.

Quando deve essere trasmessa la notifica preliminare?

La notifica è obbligatoria solo in determinati casi, stabiliti dall’articolo 99 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (T.U. Sicurezza). In particolare:

  • Quando operano nel cantiere più imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi (anche non contemporaneamente) e dunque è necessaria la nomina di un coordinatore della sicurezza.
  • Se inizialmente il cantiere non era soggetto a notifica ma successivamente, a seguito di varianti, rientra in tale categoria.
  • Nei casi in cui opera una sola impresa, ma l’entità dei lavori presunta raggiunge o supera la soglia di 200 uomini-giorno.

A chi deve essere inviata la notifica di inizio lavori?

Per la sua redazione, la notifica preliminare va predisposta dal Committente o dal Responsabile dei lavori (se nominato) e deve essere inviata prima dell’inizio delle attività a:

  • Azienda Unità Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio;
  • Direzione Provinciale del Lavoro o Ispettorato del Lavoro;
  • Al Prefetto, solo in caso di lavori pubblici.

Contestualmente, una copia della notifica deve essere affissa in modo visibile nel cantiere e conservata a disposizione degli organi di vigilanza.

In caso l’opera sia soggetta a Permesso di Costruire (PDC) o Denuncia Inizio Lavori (DIA), la trasmissione va anche all’amministrazione concedente, unitamente al DURC delle imprese coinvolte.

Cosa deve contenere la notifica preliminare di inizio alvori?

Nel merito del contenuto, la notifica deve riportare tutti i dati richiesti dall’Allegato XII del D.Lgs. 81/2008, secondo cui si distinguono:

Dati relativi all’opera

  • indirizzo del cantiere;
  • natura dell’opera;
  • data presunta d’inizio dei lavori;
  • durata presunta delle attività;
  • numero massimo stimato dei lavoratori presenti;
  • numero previsto di imprese e lavoratori autonomi;
  • identificazione (codice fiscale o partita IVA) delle imprese già selezionate;
  • ammontare complessivo presunto dei lavori in euro.

Dati anagrafici degli incaricati della sicurezza

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione, il comma 1-bis dell’articolo 99 prevede l’archiviazione delle notifiche in una banca dati istituita presso il Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Sul piano operativo, tuttavia, ancora non esiste un portale nazionale unico: le notifiche vanno inviate secondo le modalità previste dalle singole regioni, tramite PEC o portali telematici attivati localmente.

Cosa comporta il mancato invio della notifica preliminare

Il mancato invio della notifica comporta una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del committente o del responsabile dei lavori (art. 90 comma 9 lett. c) e art. 157 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 81/08).

Altre conseguenze possono includere la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo per l’opera (se la notifica non è stata inviata al Comune concedente) e la perdita di eventuali agevolazioni fiscali.

In alcune regioni è prevista la possibilità della notifica postuma: se durante un’ispezione l’autorità trova la comunicazione anche se trasmessa in ritardo, non scatta la sanzione né il blocco del permesso.

Quando aggiornare la notifica

È previsto che la notifica preliminare venga aggiornata qualora sopraggiungano modifiche rispetto a quanto inizialmente indicato (ad esempio il subentro di una nuova impresa non prevista all’origine). In tal caso, la comunicazione integrata va trasmessa nuovamente agli stessi enti.

Va però sottolineato che l’aggiornamento, pur essendo buona prassi, non è direttamente sanzionabile dal legislatore, in quanto l’art. 99 non disciplina una sanzione per l’omesso aggiornamento. Un ispettore può comunque ordinare l’aggiornamento e la mancata ottemperanza può comportare sanzioni ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 758/94.

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