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Pubblicate in gazzetta le linee guida anac

Le Linee Guida n.6  sono state diffuse per al consultazione il 17 Giugno 2016. L’Autorità  Nazionale Anticorruzione ha poi inviato il documento per un parere esaustivo, al Consiglio di Stato

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 Gennaio 2017, sono state pubblicate le Linee Guida ANAC n. 6  recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati a delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice” inerenti ai gravi illeciti professionali.

Si ricorda che lo scorso 22 Dicembre, sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, erano state pubblicate on-line, a firma del Presidente Raffaele Cantone, le predette linee Guida n.6  approvate dal Consiglio dell’Autorità con la delibera n.1293 del 16 Novembre 2016.

 

 Le Linee Guida n.6  sono state diffuse per al consultazione il 17 Giugno 2016. L’Autorità  Nazionale Anticorruzione ha poi inviato il documento per un parere esaustivo, al Consiglio di Stato e alle competenti commissioni. Lo scorso 3 Novembre il Consiglio di Stato si è espresso respingendo il testo su alcuni punti come il calcolo e la durata delle sanzioni.

Il  testo, quindi, rielaborato, in merito alla Tempistica Temporale specifica ora che “In caso di sussistenza di una delle cause ostative previste dall’art. 80, comma 5, lett. c) del codice il periodo di esclusione dalle gare non può superare i tre anni a decorrere dalla data dell’annotazione della notizia nel Casellario informatico gestito dall’Autorità o, per i provvedimenti penali di condanna non definitivi, dalla data del provvedimento. La stazione appaltante deve valutare l’incidenza del tempo trascorso con riferimento alla gravità del comportamento tenuto in concreto dal concorrente, alla tipologia di contratto da affidare e alle modalità di esecuzione dello stesso. Il periodo rilevante deve essere conteggiato a ritroso a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso o del bando di gara. Resta ferma la rilevanza dei fatti commessi tra la pubblicazione dell’avviso del bando e l’aggiudicazione”. Per quanto, invece, riguarda, invece, I criteri di valutazione dei gravi illeciti professionali il testo prevede che “L’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80,comma 5, lettera c) deve essere disposta all’esito di un procedimento in contraddittorio con l’operatore economico interessato.

 Inoltre, la rilevanza delle situazioni accertate ai fini dell’esclusione deve essere valutata nel rispetto del principio di proporzionalità, assicurando che: le determinazioni adottate dalla stazione appaltante perseguano l’obiettivo di assicurare che l’appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità; l’esclusione sia disposta soltanto quando il comportamento illecito incida in concreto sull’integrità o sull’affidabilità dell’operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare; l’esclusione non sia tale da gravare in maniera eccessiva sull’interessato e sia disposta all’esito di una valutazione che operi un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata.”

 

 Viene, inoltre evidenziato, che “il requisito della gravità del fatto illecito deve essere valutato con riferimento all’idoneità dell’azione a incidere sul corretto svolgimento della prestazione contrattuale e, quindi, sull’interesse della stazione appaltante a contrattare con l’operatore economico interessato. La valutazione dell’idoneità del comportamento a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente attiene all’esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante e deve essere effettuata con riferimento alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all’oggetto e alle caratteristiche dell’appalto”.

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