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Appalti

Nuovo Codice degli Appalti pubblici, procedimenti per l’iscrizione nel casellario informatico

Nuovo Codice degli Appalti pubblici: il 6 Giugno scorso è stato pubblicato sul sito telematico dell’ANAC il Comunicato sui procedimenti per l’iscrizione nel casellario informatico

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Il 6 Giugno scorso è stato pubblicato sul sito telematico dell’ANAC il Comunicato sui procedimenti per l’iscrizione nel casellario informatico. Nello specifico, L’art. 80 del nuovo Codice degli Appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) contiene la disciplina dei motivi di esclusione dell’operatore economico o del subappaltatore dalle gare per appalti pubblici come previsto dall’art. 57 della Direttiva 2014/24/UE.

Il Comunicato, quindi, entrando in dettaglio, afferma  che “la causa di esclusione opera per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione.  Si tratta del medesimo motivo di esclusione previsto dal previgente art. 38, comma 1, lett. m-bis) del d.lgs. 163/2006.

Nel precedente quadro normativo era, in particolare, previsto che le SOA accertassero la sussistenza oggettiva della falsa dichiarazione o falsa documentazione, dichiarando, di conseguenza, la decadenza dell’attestazione (art. 40, comma 9-ter) e la segnalazione all’Autorità, la quale, a sua volta, disponeva «l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-bis), per un periodo di un anno, dopo aver accertato che le false dichiarazioni siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti» (art. 40, comma 9-quater).

Queste due ultime disposizioni non sono, però, state riprodotte nel nuovo Codice degli appalti, in quanto l’art. 83, comma 2 demanda all’Autorità il compito di emanare linee guida per la disciplina del sistema di qualificazione con le quali, in base a quanto stabilito dall’art. 84, comma 8, andranno disciplinati anche i casi e le modalità di sospensione o di annullamento dell’attestazione.

È statuito altresì, che l’Autorità vigili sul sistema di qualificazione esercitando i correlati poteri sanzionatori e regoli i procedimenti sanzionatori di sua competenza con appositi atti.

 

 

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