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Il senato accelera sul Ddl Concorrenza

Tra i provvedimenti del Ddl Concorrenza: obbligo forma scritta per incarico e compenso e ingresso dell'ultrattività nelle polizze per RC professionale

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Palazzo Madama accende i fari sul Ddl Concorrenza ingegneri, architetti, geometri. Dopo l’approvazione da parte dell’Aula di Montecitorio, la legge annuale per il mercato e la concorrenza è ora all’esame della commissione Industria del Senato, che punta ad approvare il testo entro fine febbraio. Tra le disposizioni contenute nel ddl concorrenza, alcune riguardano le professioni regolamentate come architetti, ingegneri, geometri, periti: l’obbligo della forma scritta per il preventivo e l’informativa sulla misura del compenso, l’ingresso dell’ultrattività nelle polizze per RC professionale per liberi professionisti tecnici.

Obbligo di forma scritta per incarico e compenso nel Ddl Concorrenza architetti, ingegneri, geometri. Cosa cambia per i liberi professionisti italiani?

Il Ddl modifica le disposizioni riguardanti i servizi professionali (articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ndr)  che già oggi prevedono che il compenso per le prestazioni professionali dei liberi professionisti sia pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Montecitorio ha in queste ore approvato la previsione che il professionista incaricato debba rendere noto al cliente “obbligatoriamente, in forma scritta o digitale” il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le  informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico. Anche la vigente disposizione sul preventivo di massima viene rafforzata con la forma scritta: “ la misura del compenso è previamente resa nota al cliente “obbligatoriamente, in forma scritta o digitale”.

Resta fermo che la misura del compenso  deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Obbligo di forma scritta, ma non solo. In Senato infatti sono state presentate alcune proposte emendative all’articolo 47 (lo stesso articolo che norma l’obbligo di forma scritta), che propongono, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, che i professionisti iscritti in ordini e collegi professionali siano tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

Ultrattività della copertura RC professionale derivante dallo svolgimento di un attività professionale

 

Il Ddl Concorrenza architetti, ingegneri, geometri interviene anche sulla normativa che obbliga il professionista alla stipula di polizze risarcimento danni derivanti dall’esercizio professionale. Fatta salva la libertà contrattuale delle parti, il provvedimento stabilisce che le condizioni generali delle polizze assicurative professionali prevedano l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.

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