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Difetto di legittimazione del progettista, il TAR Lombardia chiarisce chi può impugnare i titoli edilizi

Urbanistica, il TAR delimita il ruolo del progettista: nessuna legittimazione a impugnare i titoli edilizi. Stretta anche sulle destinazioni complementari

Difetto di legittimazione del progettista, il TAR Lombardia chiarisce chi può impugnare i titoli edilizi
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La sentenza del TAR Lombardia ribadisce un principio rilevante per professionisti e operatori del settore: il progettista non può contestare in giudizio atti che incidono sullo ius aedificandi del proprietario. Sul piano urbanistico, gli usi complementari restano subordinati alle previsioni puntuali del PGT.

Urbanistica, il TAR delimita il ruolo del progettista: nessuna legittimazione a impugnare i titoli edilizi. Stretta anche sulle destinazioni complementari

Con la sentenza n. 124 del 10 gennaio 2026, la Sezione IV del TAR Lombardia affronta due snodi centrali della materia urbanistico-edilizia: da un lato il difetto di legittimazione del progettista a impugnare provvedimenti che incidono sul titolo edilizio o sulla pianificazione; dall’altro i limiti all’insediamento delle destinazioni d’uso complementari in assenza di una espressa previsione nello strumento urbanistico comunale.

Il caso trae origine dalla vicenda relativa ad un parcheggio pubblico nel Comune di Lecco, e agli atti con cui il Comune aveva disposto l’annullamento in autotutela delle precedenti deliberazioni di approvazione del progetto, oltre a ordinare la demolizione dell’edificio destinato alla gestione del parcheggio. A promuovere il ricorso è stato il progettista e direttore dei lavori, incaricato dalla società partecipata che gestiva l’infrastruttura.

Il nodo processuale: chi può davvero agire

Il cuore della pronuncia sta nella ricostruzione della posizione soggettiva del professionista rispetto agli atti amministrativi contestati. Il TAR afferma in modo netto che il progettista non è titolare di una posizione giuridica differenziata e qualificata tale da consentirgli di impugnare atti che incidono sulla validità del titolo edilizio o sulla conformità urbanistica dell’intervento.

La ragione, sul piano tecnico-giuridico, è lineare: il provvedimento che annulla un titolo o che nega la possibilità edificatoria colpisce la sfera giuridico-patrimoniale del proprietario, o comunque del soggetto titolare dello ius aedificandi, non quella del professionista incaricato della progettazione. Quest’ultimo presta un’attività intellettuale funzionale all’ottenimento del titolo, ma non acquisisce per ciò solo un interesse legittimo pretensivo alla sua conservazione.

Il giudice amministrativo si colloca così nel solco di un orientamento consolidato, richiamando precedenti che escludono in capo al progettista sia la legittimazione ad agire, sia l’interesse al ricorso, quando l’atto contestato riguarda direttamente la facoltà edificatoria del committente.

Discredito professionale: interesse di fatto, non posizione tutelabile

Uno dei passaggi più significativi della sentenza riguarda il tentativo di valorizzare il possibile pregiudizio reputazionale derivante dall’annullamento del progetto o dalla rimozione dell’opera. Anche sotto questo profilo, il TAR assume una linea rigorosa: il potenziale discredito professionale, così come l’interesse morale a difendere la bontà della propria attività tecnica, integra un interesse di fatto o indiretto, non sufficiente a fondare l’azione davanti al giudice amministrativo.

In altri termini, il processo amministrativo non tutela il mero riflesso reputazionale che un provvedimento può produrre sulla figura del progettista. Serve, invece, una lesione immediata di una posizione giuridica soggettiva protetta, che nel caso di specie il Collegio esclude in radice.

L’annullamento in autotutela e i suoi effetti

La decisione si concentra sulla delibera con cui il Comune di Lecco ha annullato in autotutela i precedenti atti approvativi del progetto relativo all’edificio per il gestore del parcheggio. Secondo l’amministrazione, tali atti erano stati adottati sulla base di una erronea rappresentazione della conformità urbanistica dell’opera.

Sul punto, il TAR non entra nel merito delle doglianze del progettista, proprio perché ritiene il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e interesse. Il passaggio è rilevante anche sotto il profilo sistematico: una volta esclusa la legittimazione del professionista, l’atto amministrativo si consolida nei suoi effetti nei confronti di quel soggetto, senza che questi possa rimetterne in discussione la validità in via giudiziale.

Ordinanza di demolizione: improcedibilità e limiti della tutela risarcitoria

Diversa, ma solo in parte, la questione relativa all’ordinanza di demolizione. Il provvedimento, infatti, è stato successivamente ritirato in autotutela dal Comune, circostanza che ha determinato una sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda demolitoria e quindi l’improcedibilità del ricorso sul punto.

Il TAR esamina comunque alcune censure nella prospettiva dell’eventuale accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori, ma anche sotto questo profilo la tesi del ricorrente non supera il vaglio del Collegio. In particolare, viene esclusa la fondatezza della doglianza relativa alla pretesa carenza motivazionale della comunicazione di avvio del procedimento, ritenuta invece coerente con il contenuto dell’atto finale e sufficiente a garantire le prerogative partecipative del destinatario.

Destinazioni complementari

Sul versante sostanziale, la sentenza affronta un tema di forte interesse applicativo: la disciplina delle destinazioni d’uso complementari. Il ricorrente sosteneva che funzioni accessorie come gli uffici al servizio del parcheggio dovessero considerarsi sempre ammissibili, salvo espresso divieto dello strumento urbanistico.

Il TAR respinge questa impostazione e afferma un principio di segno opposto: le destinazioni complementari non sono automaticamente insediabili in ogni area urbanisticamente affine alla funzione principale. Se le Norme Tecniche di Attuazione del piano urbanistico le prevedono espressamente solo in determinate zone, la loro presenza deve ritenersi esclusa nelle altre.

Il Collegio valorizza dunque il principio di tipicità delle previsioni del PGT, ritenendo che la pianificazione comunale, quando regola in modo puntuale gli usi consentiti, prevalga sulla lettura estensiva delle disposizioni regionali di carattere generale.

Il rapporto tra legge regionale e pianificazione comunale

La pronuncia offre, sotto questo profilo, un chiarimento di particolare interesse per tecnici e amministrazioni. L’articolo 51 della legge regionale lombarda n. 12/2005 non viene interpretato come norma idonea a introdurre una generale libertà di insediamento delle funzioni complementari. Al contrario, la sua applicazione deve essere coordinata con il contenuto concreto delle NTA del PGT, che possono ammettere o escludere specifiche funzioni in ragione della disciplina di zona.

Nel caso esaminato, il piano consentiva in alcuni ambiti la realizzazione di uffici per la gestione del parcheggio, ma non nella zona interessata dall’intervento, dove erano assentibili soltanto parcheggi a raso. Da qui la conclusione del TAR: in assenza di una espressa previsione, l’opera non può considerarsi urbanisticamente conforme.

Conformità urbanistica e validazione del progetto

La sentenza richiama anche un altro profilo tecnico di rilievo: per le opere pubbliche o di interesse pubblico, la possibilità di prescindere dal permesso di costruire attraverso l’approvazione del progetto da parte degli organi comunali presuppone la sussistenza di precisi requisiti, tra cui la validazione del progetto e la piena conformità urbanistica dell’intervento.

La carenza di tali presupposti impedisce che la deliberazione amministrativa possa operare come titolo abilitativo sostitutivo. Anche da questo punto di vista, il quadro ricostruito dal TAR evidenzia la centralità del controllo preliminare sulla compatibilità urbanistica dell’opera.

L’esito del giudizio

Il dispositivo riflette la struttura della decisione. Il ricorso introduttivo viene dichiarato in parte inammissibile e in parte improcedibile; la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’ordinanza di demolizione ai fini risarcitori viene respinta; i motivi aggiunti contro i successivi atti comunali sono a loro volta dichiarati inammissibili.

Il professionista viene inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge in favore del Comune di Lecco.

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