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Ambiente

Urbanistica & elettrosmog

Adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione al rischio dell’eletrosmog

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I piani di inserimento degli impianti produttivi di elettrosmog, come quelli per la telefonia mobile, devono essere razionali e nell’ambito urbanistico. L’importante chiarimento è stato emanato dal Consiglio di Stato in tema di pianificazione delle ubicazioni degli impianti che possono produrre eletrosmog, in particolare quelli per la telefonia mobile, da parte degli Enti locali.

L’articolo 8, comma 6°, della legge n. 36 del 2001 consente ai Comuni di “adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione al rischio dell’eletrosmog”.

 

Urbanistica & eletrosmog.

Il Consiglio di Stato ha ricordato che ilpiano comunale deve rispondere al contemperamento degli interessi collettivi, come la tutela dell’ambiente, la sanità pubblica, il decoro urbanistico con le esigenze dei soggetti gestori delle reti di telefonia mobile.

In altri termini, il Piano comunale è semplicemente  il contenitore in cui in modo collaborativo tra tutti i soggetti coinvolti vengono ordinate le iniziative manifestate nei programmi che i gestori propongono ai fini della localizzazione e della potenza trasmissiva dei loro impianti. 

Tale contemperamento deve avvenire secondo criteri di razionalità da parte della pubblica amministrazione, ponendo sempre attenzione al rischio elettrosmog per i propri cittadini.

Il chiarimento proposto dal consiglio di stato  promette di modificare anche i programmi dei tanti corsi di riqualificazione e riuso urbano che quotidianamente vengono seguiti da migliaia di professionisti. 

Fra le tante pronunce del Giudice amministrativo di ogni grado, risulta particolarmente interessante la sentenza  del T.A.R. Lombardia datata 24 agosto 2012 con la quale sono stati autorevolmente definiti gli ambiti  della potestà pianificatoria dei Comuni.

Essa deve rimanere entro gli aspetti di ordine urbanistico e non deve configgere con gli interessi nazionali riguardanti le reti di telecomunicazione: “di conseguenza non possono considerarsi legittime previsioni generiche o eccessivamente discrezionali”, mentre possono essere previste ragionevoli localizzazioni degli impianti che assicurino l’efficienza delle reti e la tutela della salute pubblica.

 

Nonostante l’evidente interesse delle collettività locali a un consono inserimento urbanistico delle reti di telefonìa mobile nei centri urbani e l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, tuttavia sono ancora poco numerosi i piani comunali che disciplinano la corretta ubicazione degli impianti produttivi di emissioni elettromagnetiche.

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