Professionisti

Opere precarie: tutto quello che devi sapere per evitare abusi edilizi e sanzioni

In Italia le opere precarie seguono criteri di temporaneità, funzione e rimozione, con regole nazionali e varianti locali tra moduli unificati e giurisprudenza recente.

Opere precarie: tutto quello che devi sapere per evitare abusi edilizi e sanzioni
250Visite

Nel contesto dell’edilizia italiana, il concetto di opera precaria è spesso oggetto di interpretazioni errate o superficiali, con il rischio concreto di incorrere in abusi edilizi anche in buona fede. Che si tratti di un gazebo stagionale, di una pedana per locali all’aperto o di una struttura mobile da cantiere, conoscere le regole che ne disciplinano funzione, durata e autorizzazione è fondamentale. In questo articolo analizziamo in modo approfondito cosa si intende per opera precaria, quali sono i requisiti tecnici e normativi per rientrare in questa categoria, e cosa dice la giurisprudenza più recente in merito, con particolare attenzione alle novità del 2024 e 2025.

  1. Modulistica unificata nazionale
  2. Consiglio di Stato del 23 aprile 2025 (sent. 3508/2025)
  3. Opere precaria in zona sismica
  4. Come distinguere le opere precarie dalle costruzioni stabili
  5. Sei un ingegnere? La tua professione richiede un aggiornamento continuo?

In Italia le opere precarie seguono criteri di temporaneità, funzione e rimozione, con regole nazionali e varianti locali tra moduli unificati e giurisprudenza recente.

Le opere precarie sono strutture edilizie a destinazione temporanea, realizzate per rispondere a esigenze stagionali o contingenti. Vanno rimosse entro un periodo prestabilito per non alterare in modo permanente l’assetto territoriale. Restano escluse dalla classificazione come “nuove costruzioni”, purché rispettino particolari requisiti normativi e formali.

Il riferimento basilare è l’art. 6, comma 1, lettera e‑bis del Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001), aggiornato nel 2020 dal “Primo Decreto Semplificazioni”: definisce tali opere come “dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, rimuovibili entro un termine — generalmente 90, talvolta 180 giorni — previa comunicazione all’amministrazione comunale”. La presentazione di una CIL/CILA allo Sportello Unico è obbligatoria per avviare i lavori.

Modulistica unificata nazionale

Dal maggio 2025 è entrata in vigore la modulistica unificata nazionale, obbligatoria per tutti i Comuni dal 23 maggio, con possibilità di utilizzo anche dove non recepita da Regioni entro il 9 maggio. Ciò garantisce uniformità nelle pratiche e facilita la comunicazione dell’inizio lavori.

La giurisprudenza recente, tra TAR e Consiglio di Stato, ha chiarito due criteri decisivi per distinguere un’opera precaria da una stabile:

  • Criterio funzionale, prevalente: l’opera è precaria solo se destinata a soddisfare un bisogno oggettivamente temporaneo, non per decisione soggettiva.
  • Criterio strutturale: seppur meno determinante, l’opera non deve alterare stabilmente lo stato dei luoghi, neanche se amovibile.

Consiglio di Stato del 23 aprile 2025 (sent. 3508/2025)

Una pronuncia del Consiglio di Stato del 23 aprile 2025 (sent. 3508/2025) ha ribadito che conta la funzione dell’opera: gazebo, container o tettoie devono rispondere a esigenze chiaramente temporanee, altrimenti richiedono il permesso di costruire.

Opere precaria in zona sismica

In zone sismiche, anche le opere precarie devono rispettare le norme antisismiche e ottenere le dovute autorizzazioni sismiche, come puntualizzato dalla Corte di Cassazione a luglio 2025. Questo obbligo vale salvo rare esenzioni, ed è parte integrante della conformità edilizia, insieme a vincoli paesaggistici e igienico‑sanitari.

Come distinguere le opere precarie dalle costruzioni stabili

Distinguere le opere stagionali dalle vere costruzioni è fondamentale: secondo il TAR Campania (sentenza 4036/2024), la stagionalità implica rimozione ricorrente ogni anno, senza opere murarie; altrimenti vale il regime dell’edilizia libera.

In sintesi, prima di installare un’opera precaria bisogna:

  • Definire obiettivi temporanei e limitati.
  • Comunicare avvio lavori con modulistica CIL/CILA unificata.
  • Garantire rimozione nei tempi indicati (90–180 giorni).
  • Rispondere ai requisiti tecnici in zone sismiche o vincolate.
  • Rispettare l’uso oggettivo, non dichiarazioni soggettive.

Il mancato rispetto di questi criteri può trasformare l’opera in abuso edilizio, con conseguenze penali (art. 44 T.U. edilizia, Cassazione penale sent. 846/2020)

Sei un ingegnere? La tua professione richiede un aggiornamento continuo?

Unione Professionisti ti dà la possibilità di progettare e completare da solo il tuo percorso di studi, proponendoti tutti i suoi corsi, sviluppati in modalità FAD asincrona, accreditati presso il CNI.

X

Per leggere l'articolo, accedi o registrati

Non hai un account? Registrati!
X

Per leggere l'articolo, lascia la tua email

Oppure accedi