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Nuovo regolamento ascensori: facciamo il punto

Lo schema di DPR sul nuovo regolamento ascensori, ora all'esame delle competenti commissioni parlamentari é stato assegnato alle competenti commissioni di Camera e Senato

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Lo schema di DPR sul nuovo regolamento ascensori, ora all’esame delle competenti commissioni parlamentari. É stato assegnato alle competenti commissioni di Camera e Senato lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento ascensori di cui al DPR 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori.

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica si compone di 5 articoli e di un Allegato, suddiviso a sua volta in 12 Allegati e interviene novellando il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 attuativo della precedente direttiva nella medesima materia. In estrema sintesi il provvedimento introduce modifiche alle disposizioni vigenti riferite ai requisiti degli ascensori e dei relativi componenti di sicurezza, agli adempimenti degli operatori privati interessati e alle relative procedure e alla disciplina dei compiti ed adempimenti riferiti alle amministrazioni pubbliche.

Il D.P.R. 162/1999 è stato già modificato dal: 1. D.P.R 5 ottobre 2010, n.214 per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori; 2. D.P.R. 19 gennaio 2015, n. 8 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio.

L’articolo 1, comma 1 contiene modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per l’attuazione della direttiva 2014/3 3/UE. Con la lettera a) il titolo del regolamento ascensori è sostituito da un nuovo titolo con il riferimento alla direttiva 2014/33/UE, attuando in tal modo l’articolo 45, paragrafo 1, terzo comma, primo periodo, della direttiva stessa, in aggiunta a quanto già fatto citando la direttiva nelle premesse del regolamento. La lettera b invece dispone l’integrale sostituzione dell’articolo 1 del regolamento, relativo all’ambito di applicazione, che riguarda ascensori in servizio negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto di persone, di cose e ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell’allegato III. Sono esclusi dall’ambito dì applicazione del regolamento gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 mls; gli ascensori da cantiere, gli impianti a fune, comprese le funicolari, gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine, gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori, gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere, gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni, gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto, gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina c destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine, i treni a cremagliera e, infine, le scale mobili e i marciapiedi mobili.

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