Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 20 del 26 marzo 2008 concernente le disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attivita’ delle imprese di assicurazione, ai sensi degli artt. 87 e 191, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO PROVVEDIMENTO 8 novembre 2012
Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 20 del 26 marzo 2008 concernente le disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attivita’ delle imprese di assicurazione, ai sensi degli artt. 87 e 191, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 3020). (12A12346)
(GU Serie Generale n.274 del 23-11-2012)
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni  e
integrazioni,  concernente   la   riforma   della   vigilanza   sulle
assicurazioni;
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e  successive
modificazioni e integrazioni recante il  Codice  delle  assicurazioni
private;
  Visto  il  regolamento  ISVAP  del  26  marzo  2008,  n.  20  e  in
particolare gli articoli 5 e 28;
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  recante  disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini, convertito in legge, con  modificazioni,  dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l’art. 13, comma 28;
  Considerata l’opportunita’ di modificare gli articoli 5  e  28  del
regolamento ISVAP del 26 marzo 2008, n. 20; 
                               Adotta
                     il seguente provvedimento: 
Art. 1
             Modifiche all’art. 5 del regolamento ISVAP
                       n. 20 del 26 marzo 2008 
  1. L’art. 5 del regolamento ISVAP  n.  20  del  26  marzo  2008  e’
modificato come segue:
  a) alla lettera c) del comma  2,  dopo  la  parola  «delegati»,  e’
aggiunto  il  seguente  periodo:  «con  conseguente  possibilita’  di
prevedere adeguati piani di emergenza (cd “contingency arrangements”)
qualora decida di avocare a se i poteri delegati»;
  b) dopo la previsione di cui alla lettera  i)  del  comma  2,  sono
aggiunte le seguenti lettere:
  «j) assicura un aggiornamento professionale continuo, esteso  anche
ai componenti dell’organo stesso, predisponendo, altresi’,  piani  di
formazione adeguati ad assicurare il bagaglio di competenze  tecniche
necessario per svolgere  con  consapevolezza  il  proprio  ruolo  nel
rispetto  della  natura,  dimensione  e  complessita’   dei   compiti
assegnati e preservare le proprie conoscenze nel tempo;
  k)  effettua,  almeno  una  volta  l’anno,  una  valutazione  sulla
dimensione,  sulla  composizione  e  sul  funzionamento   dell’organo
amministrativo  nel  suo  complesso,  nonche’  dei   suoi   comitati,
esprimendo orientamenti sulle figure professionali  la  cui  presenza
nell’organo  amministrativo  sia  ritenuta  opportuna  e   proponendo
eventuali azioni correttive»;
  c) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
  «3. L’organo amministrativo assicura che la relazione  sul  sistema
dei controlli interni e di  gestione  dei  rischi  illustri  in  modo
adeguato la struttura organizzativa  dell’impresa  e  rappresenta  le
ragioni  che  rendono  tale  struttura  idonea   ad   assicurare   la
completezza, la funzionalita’ ed efficacia del sistema dei  controlli
interni e di gestione dei rischi.
  4. L’organo amministrativo informa  senza  indugio  l’autorita’  di
vigilanza qualora  vengano  apportate  significative  modifiche  alla
struttura organizzativa dell’impresa illustrando le cause  interne  o
esterne che hanno reso necessari tali interventi».