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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 5 dicembre 2012

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 5 dicembre 2012
Proroga dell’autorizzazione all’esercizio delle attivita’ ex artt. 13 e 14, DPR 30 aprile 1999, n. 162, conferito alla societa’ «PRO CERT S.r.l.». (12A13379)
(GU Serie Generale n.301 del 28-12-2012)

IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore
la vigilanza e la normativa tecnica

Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;
Vista la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la
commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione
93/465/CEE;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di
sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in materia
di energia.», in particolare l’art. 4 (Attuazione del capo II del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato
per la commercializzazione dei prodotti);
Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in
particolare gli articoli da 27 e 28 e l’art. 55 di istituzione del
Ministero delle attivita’ produttive e di trasferimento allo stesso
delle funzioni del Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, del Ministero del commercio con l’estero, del
Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti
in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare
l’art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo
economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la
denominazione «Ministero delle attivita’ produttive»;
Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati Membri relative agli ascensori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162 recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli
ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale
attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che
modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative
all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale
italiano autorizzato a svolgere attivita’ di accreditamento in
conformita’ al regolamento (CE) n. 765/2008.»;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di «Accredia» quale
unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita’
di accreditamento e vigilanza del mercato»;
Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero
dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di
Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in
conformita’ alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025,
UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove
applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attivita’ di
valutazione della conformita’ ai requisiti essenziali di sicurezza
della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative agli ascensori;
Visto il decreto di autorizzazione alla certificazione CE
rilasciato ai sensi della direttiva 95/16/CE, a favore della
organismo PRO – CERT Srl con sede legale in via Madrid, 10 – 41049
Sassuolo (MO), del 11 novembre 2009 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 25 novembre 2009;
Vista l’istanza di proroga dell’autorizzazione alla certificazione
CE presentata dall’organismo PRO-CERT Srl ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di recepimento
della direttiva 95/16/CE, ritenuta ricevibile e acquisita in atti al
prot. n. 228402 del 6 novembre 2012;
Considerato che a seguito del decreto 22 dicembre 2009 di
designazione di ACCREDIA, quale unico Organismo Nazionale Italiano di
Accreditamento, e’ stato attivato da subito il ricorso al sistema di
delega dell’accreditamento per il settore c.d. cogente in attuazione
del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio che pone norme, tra l’altro, in materia di accreditamento;
Acquisito che organismo citato ha presentato ad ACCREDIA in data 29
dicembre 2011 domanda di accreditamento per la certificazione CE
degli ascensori, e per gli artt. 13 e 14 di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162 citato;
Considerato che i tempi di espletamento dell’attivita’ di ACCREDIA
non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto
di autorizzazione in modo da non determinare soluzione di continuita’
con l’autorizzazione scaduta;
Considerato altresi’ che l’esame documentale relativo eseguito da
parte dell’ente unico di accreditamento e la dichiarazione da parte
del medesimo ente che l’organismo nelle more del completamento
dell’iter di accreditamento e’ organizzato per eseguire le attivita’
di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del citato DPR 162/99 con
protocollo n. 243004 del 27 novembre 2012;
Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti
autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza
delle capacita’ tecniche e professionali, ne’ e’ stata constatata la
mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell’allegato VII del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162;
Ritenuto opportuno consentire all’organismo sopra citato di
continuare le attivita’ specificate all’art. 1 del presente decreto
per tutto il tempo necessario all’ottenimento dell’accreditamento da
parte di Accredia;
Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in
ottemperanza al disposto dell’art. 9, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1

L’Organismo PRO – CERT Srl con sede legale in via Madrid, 10 –
41049 Sassuolo (MO), e’ autorizzato ad effettuare attivita’ di
verifica in conformita’ a quanto previsto dagli articoli 13 e 14
del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99.
La presente autorizzazione ha validita’ fino alla data del 30
giugno 2013.
Il presente decreto di autorizzazione e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo e’ efficace dalla
notifica al soggetto che ne e’ destinatario.
Roma, 5 dicembre 2012

Il direttore generale: Vecchio