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Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 2012

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca – Direzione generale per l’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, ad assumere 280 unita’ di personale tecnico-amministrativo e 3 unita’ di direttore amministrativo – EP/2 a seguito di mobilita’ intercompartimentale, per l’anno 2012. (12A12559)

(GU Serie Generale n.279 del 29-11-2012)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante Riforma delle
Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza,
dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati, ed in particolare l’art. 2, comma 6,
recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle
suddette istituzioni;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria;
Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, concernente misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’
economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 ed, in particolare, l’art. 9, che reca disposizioni in materia
di contenimento della spesa di impiego pubblico;
Visto l’art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, in cui si dispone che per il quinquennio
2010-2014, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 523, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per
ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita’, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale
cessato nell’anno precedente, nonche’ nel limite del 20 per cento
delle unita’ cessate nello stesso anno di riferimento;
Visto il citato art. 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006, e
successive modificazioni, che, nell’elencare le amministrazioni
statali sottoposte ad un regime di limitazione delle assunzioni a
tempo indeterminato, non comprende il comparto scuola e gli Istituti
di alta formazione artistica e musicale e coreutica;
Considerato che come gia’ previsto in applicazione dell’art. 1,
comma 101, della citata legge n. 311 del 2004, il comparto scuola e
gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica
continuano a rimanere fuori dai limiti assunzionali di cui alle
disposizioni di legge richiamate, fermo restando il loro
assoggettamento alla specifica disciplina di settore e ad una
programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze
di funzionalita’ e di ottimizzazione delle risorse per il migliore
funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di
finanza pubblica perseguiti;
Visto l’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
in materia di misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e
successive modificazioni, che prevede la disciplina autorizzatoria
delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione
e dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il
quale prevede che, in attesa della completa attuazione della legge 21
dicembre 1999, n. 508, al personale delle Istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in
materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui all’art.
39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, come peraltro chiarito con circolare del Dipartimento
della funzione pubblica, adottata d’intesa con il Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, in data 22 febbraio 2011, n. 11786;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini, ed in particolare l’art. 2,
riguardante la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche
amministrazioni che, al comma 4, dispone che per il comparto AFAM
continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di
settore;
Visto l’art. 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
che disciplina l’accesso nei ruoli del personale docente, degli
assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti
accompagnatori;
Visto l’art. 9, comma 31, del decreto legge n. 78 del 2010 il quale
stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli
assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, «fermo il
rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a
10 dell’art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti
in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere
disposti esclusivamente nell’ambito delle facolta’ assunzionali
consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del
personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie.
A tal fine le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle
predette cessazioni sono ridotte in misura pari all’importo del
trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio»;
Ritenuto che, non essendo applicabile al comparto scuola e agli
Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica la
disciplina del turn over e dovendo subordinare il trattenimento in
servizio ad autorizzazione, non sia attuabile la parte del disposto
del predetto art. 9, comma 31, del citato decreto legge n. 78 del
2010, secondo cui le risorse destinabili a nuove assunzioni in base
alle predette cessazioni di personale sono ridotte in misura pari
all’importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti
in servizio;
Visto l’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, che
introduce nuove disposizioni con riguardo ai trattamenti
pensionistici;
Vista la circolare n. 2 dell’8 marzo 2012 del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, avente ad oggetto
«decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011,
c.d. “decreto salva Italia” – art. 24 – limiti massimi per la
permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni»;
Vista la citata nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la
quale il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito istruzioni
ad alcune amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di
personale per il triennio 2011-2013, autorizzazioni ad assumere per
l’anno 2011 e a bandire per il triennio 2011-2013;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 recante determinazione degli
atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica, ed in particolare l’art. 1, comma 1,
lettera ii) che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Viste le note del 9 agosto 2011, n. 4460 e del 24 novembre 2011, n.
6676, con le quali il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca ha richiesto tra l’altro l’autorizzazione ad assumere a
tempo indeterminato un contingente di 325 unita’ di personale ATA, di
cui n. 28 nella qualifica di Direttore dell’ufficio di ragioneria
EP1, n. 7 collaboratori tecnici amministrativi, di biblioteca e di
laboratorio, n. 149 assistenti amministrativi, n. 131 coadiutori ed 1
unita’ di Direttore amministrativo EP2 a seguito di mobilita’
intercompartimentale, nonche’ a trattenere in servizio n. 9
coadiutori;
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze,
Gabinetto del Ministro, del 22 dicembre 2011, n. 30122, con la quale
tra l’altro, si trasmette il parere favorevole del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del 13 dicembre 2011, n. 124003, in
merito all’autorizzazione ad assumere limitatamente a n. 149
assistenti amministrativi e n. 131 coadiutori, nonche’ a trattenere
in servizio n. 9 coadiutori. Non e’ stata assentita l’autorizzazione
per le n. 28 unita’ di Direttore dell’ufficio di ragioneria – EP1 e
per le n.7 unita’ di collaboratori tecnici, amministrativi, di
biblioteca e di laboratorio per i quali e’ necessaria l’indizione di
procedura concorsuale nazionale per esami e non per soli titoli. Non
e’ stato, inoltre, assentito, nei termini richiesti dal MIUR, il
trasferimento dell’unita’ in mobilita’ intercompartimentale;
Vista la nota del 12 luglio 2012, n. 14016/PF, con la quale il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca – Ufficio
di Gabinetto ha richiesto l’autorizzazione ad assumere a tempo
indeterminato un contingente di n. 60 docenti di I e II fascia, a
trattenere in servizio n. 28 docenti, di cui 6 con trattenimento per
il solo anno accademico 2012/2013, a trattenere in servizio n. 6
coadiutori per il solo anno accademico 2012/2013;
Vista la nota del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca – Direzione generale per l’alta formazione artistica,
musicale e coreutica – del 29 maggio 2012, n. 3689 con la quale si
richiede l’autorizzazione ad assumere, mediante mobilita’
intercompartimentale, di n. 3 funzionari pubblici da inquadrare nel
profilo di direttore amministrativo – EP/2;
Ritenuto di dover stralciare dalle precedenti richieste di
assunzioni il contingente di personale richiesto con la citata nota
del 12 luglio 2012, n. 14016/PF e, pertanto, di autorizzare
l’assunzione di n. 280 unita’ di personale tecnico-amministrativo (n.
149 assistenti amministrativi e 131 coadiutori) e di n. 3 unita’ di
direttore amministrativo – EP/2, a seguito di mobilita’
intercompartimentale;
Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica del 24
luglio 2012, n. 30733 con cui e’ stato chiesto al Ministero
dell’economia e delle finanze, Gabinetto del Ministro di esprimere il
concerto per le assunzioni richieste con la citata nota del 12 luglio
2012, n. 14016/PF;
Vista la nota dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’economia
e delle finanze del 7 agosto 2012, n. AGC/19/RIFPA/11829, con la
quale si trasmette il parere favorevole del Ministero Economia e
Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale – IGOP, espresso con nota
del 7 agosto, n. 69276;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 agosto 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio
2012, n. 39, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente di Sezione
del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

Decreta:

Art. 1

Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’
autorizzato, per l’anno 2012, ad assumere a tempo indeterminato n.
280 unita’ di personale tecnico-amministrativo (n. 149 assistenti
amministrativi e 131 coadiutori) e n. 3 unita’ di direttore
amministrativo – EP/2 a seguito di mobilita’ intercompartimentale.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi’ 30 agosto 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione

Grilli, Ministro dell’economia e
delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 171