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Attuazione delle disposizioni dell’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla vendita dei medicinali previsti dall’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 21 dicembre 1993, n. 537. Decreto sostitutivo del decreto ministeriale 18 aprile 2012

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 15 novembre 2012 Attuazione delle disposizioni dell’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla vendita dei medicinali previsti dall’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 21 dicembre 1993, n. 537. Decreto sostitutivo del decreto ministeriale 18 aprile 2012. (12A12450)
(GU Serie Generale n.277 del 27-11-2012 – Suppl. Ordinario n. 204)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l’art. 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, come modificato dall’art. 11, comma 13, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, che stabilisce che, negli esercizi commerciali di
cui all’art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in
possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, possono, esperita la
procedura di cui al comma 1-bis del medesimo art. 32, essere venduti
senza ricetta medica anche i medicinali di cui all’art. 8, comma 10,
lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all’art. 45 testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni e di cui all’art. 89 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonche’ dei farmaci del
sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale;
Visto il comma 1-bis del citato art. 32 che prevede che il
Ministero della salute, sentita l’Agenzia Italiana del Farmaco,
individua entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione, un elenco, periodicamente aggiornabile, dei
farmaci di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, per i quali
permane l’obbligo di ricetta medica e dei quali non e’ consentita la
vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 aprile 2012 recante:
«Attuazione delle disposizioni dell’art. 32, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla vendita dei medicinali
previsti dall’art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre
1993, n. 537», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 26 aprile 2012, n. 97;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 2 del predetto decreto, il
quale stabilisce che, per i medicinali compresi nella parte terza
dell’allegato A al medesimo decreto «l’inclusione nell’elenco dei
medicinali per i quali permane l’obbligo di ricetta medica e’
provvisoria, in attesa delle valutazioni della Commissione consultiva
tecnico scientifica dell’AIFA»;
Vista la nota in data 26 ottobre 2012, con cui l’Agenzia Italiana
del Farmaco ha inviato lo stralcio del verbale della riunione del 26
e 27 settembre 2012 della Commissione consultiva tecnico-scientifica
con cui e’ stata approvata la modificazione del regime di fornitura
in C-SOP dei medicinali inclusi nell’allegato A, parte terza, del
decreto del Ministro della salute 18 aprile 2012;
Ritenuto che, anche al fine di procedere alla correzione di alcuni
errori materiali contenuti negli allegati A, parte prima e seconda, e
B del decreto del Ministro della salute 18 aprile 2012, e’ necessario
sostituire integralmente i predetti allegati;
Ritenuto opportuno, per ragioni di chiarezza, adottare un decreto
integralmente sostitutivo del decreto del Ministro della salute 18
aprile 2012, anziche’ procedere alla modifica ed integrazione dello
stesso;

Decreta:

Art. 1

1. I medicinali per i quali, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 32
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, permane
l’obbligo di ricetta medica e dei quali non e’ consentita la vendita
negli esercizi commerciali di cui al comma 1 dello stesso art. 32
sono individuati nell’allegato A, facente parte integrante del
presente decreto.