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Novità edifici vincolati, il silenzio assenso ridisegna i permessi di costruire

Novità edifici vincolati e permesso di costruire: l’estensione del silenzio-assenso nei procedimenti edilizi ad elevata complessità autorizzativa

Novità edifici vincolati, il silenzio assenso ridisegna i permessi di costruire
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L’estensione del silenzio-assenso ai procedimenti edilizi che coinvolgono immobili sottoposti a vincolo rappresenta una delle trasformazioni più significative introdotte dalle recenti novità edifici vincolati. La riforma interviene su un settore tradizionalmente caratterizzato da iter autorizzativi complessi, sovrapposizioni di competenze e tempistiche spesso dilatate, ridefinendo il rapporto tra tutela del patrimonio e gestione amministrativa del permesso di costruire. Con l’aggiornamento del DPR 380/2001, la Pubblica Amministrazione e i progettisti sono chiamati a confrontarsi con una logica procedimentale più strutturata, che consente la formazione tacita del titolo edilizio solo in presenza di un fascicolo istruttorio integro, completo e validato dalle autorità competenti. Una modifica che, pur non riducendo il livello di protezione dei beni tutelati, introduce un cambio di passo nella governance delle pratiche edilizie in aree soggette a vincolo.

Novità edifici vincolati e permesso di costruire: l’estensione del silenzio-assenso nei procedimenti edilizi ad elevata complessità autorizzativa

Le novità sugli edifici vincolati introdotte dalla riforma del DPR 380/2001 aprono un capitolo inedito nella gestione delle pratiche edilizie che comportano interferenze con vincoli idrogeologici, paesaggistici, ambientali o culturali. Per la prima volta, l’ordinamento ammette la possibilità che il permesso di costruire si formi tramite silenzio-assenso, purché il procedimento sia stato correttamente istruito e risulti completo sotto il profilo documentale e vincolistico.

Questa innovazione, inserita nella Legge 182/2025, ha un impatto rilevante sulle modalità operative degli uffici tecnici comunali e degli operatori professionali, in quanto ridisegna le interazioni tra i vari livelli di competenza amministrativa coinvolti nella tutela del patrimonio e nella regolamentazione dell’attività edificatoria

Nuovo perimetro applicativo del silenzio-assenso negli interventi su immobili vincolati

Il precedente quadro normativo escludeva in modo quasi automatico la possibilità di ricorrere al silenzio-assenso quando l’intervento ricadeva su aree sottoposte a vincolo, imponendo il regime della conferenza di servizi o comunque l’acquisizione esplicita di tutti gli atti di assenso previsti. Le novità edifici vincolati introducono una logica differente:

  • non viene meno l’obbligo di acquisire gli atti vincolistici,
  • ma viene estesa la possibilità che il permesso si formi anche tacitamente,
  • a condizione che la fase autorizzativa precedente sia stata integralmente perfezionata.

Ne deriva che la pubblica amministrazione non può più sottrarsi all’obbligo di concludere il procedimento attraverso la mancata risposta, laddove non sussistano ragioni ostative formali o sostanziali.

Requisiti di validità e condizioni operative: una visione tecnica

Affinché il silenzio-assenso sia efficace, devono coesistere requisiti sia formali sia funzionali. La nuova disciplina opera solo se:

  1. Tutti i provvedimenti vincolistici sono già stati acquisiti, nella loro forma tipica (autorizzazione paesaggistica, nulla osta idrogeologico, parere ambientale, autorizzazione della Soprintendenza ai sensi del Codice dei Beni Culturali).
  2. Gli atti sono riferiti agli elaborati progettuali depositati, senza discrepanze o varianti non autorizzate.
  3. La validità temporale degli atti è integra al momento della maturazione del termine procedimentale.
  4. Non sono pendenti richieste di integrazione documentale, chiarimenti istruttori o accertamenti tecnici.

Si tratta di un approccio che enfatizza la centralità del fascicolo del procedimento edilizio, che deve contenere tutte le evidenze istruttorie necessarie senza zone d’ombra.

Riconfigurazione del procedimento: interazione tra normative e ruoli amministrativi

Con le novità edifici vincolati, non viene superato il modello procedurale definito dagli artt. 14 ss. della Legge 241/1990, bensì integrato con una condizione di chiusura alternativa. Analogamente a quanto avviene per i procedimenti di autorizzazione unica, il silenzio-assenso diventa una modalità residuale ma possibile di conclusione, purché la PA abbia già espresso — attraverso le autorità competenti — il proprio giudizio sugli aspetti tutelati.

Ciò richiede agli enti locali un adeguamento delle prassi interne, soprattutto in riferimento a:

  • gestione delle tempistiche procedimentali;
  • protocollazione e verifica di validità degli atti vincolistici;
  • tracciamento delle richieste istruttorie;
  • digitalizzazione del fascicolo edilizio.

L’istituto del silenzio-assenso agisce quindi come un meccanismo che “chiude” il procedimento, anziché come un metodo surrogatorio del controllo.

Il ruolo rafforzato dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE)

La riforma attribuisce al SUE un compito che diventa determinante sotto il profilo operativo: l’attestazione del decorso dei termini.

Su richiesta dell’interessato, lo sportello deve:

  • verificare l’assenza di provvedimenti negativi;
  • controllare che non vi siano richieste istruttorie non evase;
  • certificare formalmente, anche in via telematica, l’intervenuta maturazione del silenzio-assenso;
  • concludere la procedura entro quindici giorni dalla richiesta.

L’attestazione non produce il titolo edilizio — che si è già formato per legge — ma costituisce un documento di rilevanza probatoria, utile in caso di contenzioso o per la successiva asseverazione da parte del tecnico progettista.

Le tipologie di vincoli e le implicazioni tecnico-progettuali

Le novità edifici vincolati assumono connotazioni differenti a seconda della tipologia di tutela coinvolta. Le categorie principali sono quattro

  • Vincoli culturali. Riguardano immobili e aree sottoposti a tutela in quanto portatori di valori storici, artistici, documentali o archeologici, per i quali l’intervento è subordinato al preventivo assenso dell’autorità competente alla conservazione del patrimonio.
  • Vincoli paesaggistici. Riguardano contesti e beni di particolare pregio visivo o percettivo, per i quali ogni intervento modificativo richiede la specifica autorizzazione paesaggistica, rilasciata secondo le procedure previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
  • Vincoli idrogeologici. Implicano la necessità di dimostrare la stabilità del sito rispetto a fenomeni di frana, erosione o rischio idraulico, attraverso l’analisi dei piani di assetto e la conformità agli studi geologici e geotecnici approvati dagli enti territoriali.
  • Vincoli ambientali. Interessano aree ricadenti in SIC, ZPS, parchi, riserve e zone a protezione speciale, dove le trasformazioni territoriali devono superare la valutazione di incidenza e rispettare le disposizioni delle normative europee e nazionali in materia di tutela degli ecosistemi.

La natura e la complessità del vincolo determinano il grado di approfondimento richiesto al progettista e alla PA. L’assenza di un singolo atto necessario rende non applicabile il silenzio-assenso.

Impatto operativo per PA e progettisti: nuovi paradigmi di gestione del rischio amministrativo

Dal punto di vista applicativo, l’estensione del silenzio-assenso comporta nuove responsabilità sia per i progettisti sia per la pubblica amministrazione:

  • il professionista deve garantire completezza istruttoria e coerenza documentale sin dal deposito della domanda;
  • la PA deve implementare sistemi di controllo dei termini più rigorosi, evitando comportamenti omissivi;
  • il rischio di contenzioso aumenta laddove non vi sia allineamento tra atti vincolistici e documentazione edilizia;
  • il SUE diventa un nodo di verifica temporale e formale di assoluta centralità.

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