Assicurazione obbligatoria contro eventi naturali: chi è obbligato alla stipula?
Assicurazione obbligatoria contro eventi naturali: imprese coinvolte, beni da tutelare, tempistiche e sanzioni previste

Nel contesto di una crescente esposizione del territorio italiano ai rischi ambientali e alle catastrofi naturali, lo Stato ha introdotto un nuovo obbligo assicurativo per le imprese. A partire dal 2025, tutte le aziende iscritte al Registro delle Imprese dovranno dotarsi di una polizza contro calamità naturali, pena l’esclusione da agevolazioni e contributi pubblici. Una misura che mira a rafforzare la capacità di reazione del tessuto produttivo nazionale, ma che solleva interrogativi su costi, tempistiche e modalità applicative. In questo approfondimento, facciamo il punto sui soggetti coinvolti, sui beni da assicurare e sulle scadenze da rispettare.
Assicurazione obbligatoria contro eventi naturali: imprese coinvolte, beni da tutelare, tempistiche e sanzioni previste
Dal 2025, tutte le imprese italiane dovranno assicurare i propri beni contro calamità naturali come terremoti, alluvioni e frane, pena l’esclusione da contributi pubblici
Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), è stato introdotto l’obbligo per le imprese di stipulare una polizza assicurativa contro eventi catastrofali. Questo provvedimento mira a garantire una maggiore resilienza del tessuto produttivo nazionale di fronte a calamità naturali sempre più frequenti.
Chi è tenuto alla stipula della polizza
L’obbligo riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, comprese quelle con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia. Sono inclusi anche i beni in leasing o affitto, purché utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa. Al contrario, sono esclusi gli immobili abusivi o in fase di costruzione, nonché le imprese agricole, che beneficiano di un fondo mutualistico specifico.
Beni da assicurare
La copertura assicurativa deve riguardare i beni elencati nell’articolo 2424 del Codice Civile, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), ovvero:
- Terreni
- Fabbricati
- Impianti e macchinari
- Attrezzature industriali e commerciali
Questi beni devono essere assicurati indipendentemente dal titolo di proprietà, purché impiegati nell’attività d’impresa.
Eventi coperti dalla polizza
Le polizze devono coprire i danni derivanti da:
- Alluvioni
- Inondazioni
- Esondazioni
- Terremoti
- Frane
Sono esclusi eventi come mareggiate, maremoti, variazioni della falda freatica e infiltrazioni d’acqua non derivanti da eventi atmosferici naturali.
Tempistiche e scadenze
Il Decreto Legge 39/2025 ha stabilito le seguenti scadenze per l’adeguamento all’obbligo assicurativo:
- Grandi imprese: entro il 31 marzo 2025, con un periodo di tolleranza di 90 giorni senza sanzioni.
- Medie imprese (50-250 dipendenti): entro il 1° ottobre 2025.
- Piccole e micro imprese (fino a 50 dipendenti): entro il 1° gennaio 2026.
Conseguenze per chi non si adegua
Le imprese che non stipuleranno la polizza entro le scadenze previste saranno escluse dall’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, anche se non direttamente legate a eventi calamitosi. Ogni amministrazione dovrà emanare provvedimenti attuativi per definire le modalità di applicazione di questa esclusione.
Costi e modalità di stipula
Il costo medio annuo della polizza varia in base alla dimensione dell’impresa e alla localizzazione geografica:
- Grandi imprese: circa 1.000 euro.
- Piccole e medie imprese: circa 200 euro.
È possibile stipulare polizze individuali o collettive, anche tramite convenzioni. Le imprese già in possesso di una polizza dovranno adeguarla alle nuove disposizioni al primo rinnovo utile.
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