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Attualità

Pannelli solari cinesi, il Tribunale Ue boccia i ricorsi contro i dazi antidumping

Confermati interamente i dazi antidumping e antisovvenzione istituiti dal Consiglio Ue il 2 dicembre 2013 per le importazioni di pannelli solari cinesi

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Il Tribunale dell’Unione europea ha confermato interamente i dazi antidumping per le importazioni di pannelli solari cinesi, cosi come precedentemente fissati dal Consiglio Ue. Il 2 dicembre 2013, il Consiglio Europeo ha istituito dazi antidumping riguardanti le importazioni di pannelli solari cinesi e delle loro componenti essenziali di origine. Un’indagine condotta dalla Commissione nel 2012 e nel 2013 aveva infatti evidenziato che alcuni pannelli solari cinesi erano venduti in Europa ben al di sotto del loro valore normale di mercato. I dazi sono stati istituiti per attenuare il danno causato all’industria europea da questa pratica commerciale sleale che è il “dumping”.

Sempre in data 2 dicembre 2016, il Consiglio Europeo ha istituito anche i cosidetti dazi antisovvenzione, o dazi compensatori, sulle importazioni degli stessi prodotti, dato che l’indagine della Commissione europea aveva rivelato al riguardo che alcune imprese cinesi che esportano verso l’Europa ricevevano sovvenzioni illegali, il che produceva un ulteriore danno importante ai produttori di pannelli solari dell’Unione.

Il provvedimento, oramai pienamente attivo, andrà a colpire ben 26 società dedite all’import – export di pannelli fotovoltaici cinesi. Le stesse società che infatti hanno deciso di rivolgersi al tribunale per veder confermati i loro diritti.

 

Con le sentenze pronunciate in data odierna, il Tribunale ha però respinto tutti i ricorsi affermando, anzitutto, che le istituzioni dell’Unione hanno correttamente considerato che, per determinare il valore normale del prodotto in questione (i pannelli solari) nel paese esportatore, la nozione di «paese esportatore» non doveva necessariamente essere definita nello stesso modo per l’insieme del prodotto, indipendentemente dalla sua origine. Pertanto, le istituzioni dell’Unione hanno potuto validamente considerare che, per le celle e i moduli originari e provenienti dalla Cina nonché per i moduli originari della Cina ma provenienti da Paesi terzi, il paese esportatore corrispondeva al paese d’origine (la Cina), mentre, per i moduli provenienti dalla Cina ma originari di un paese terzo, il paese esportatore corrispondeva non al paese di origine ma al paese intermediario (ancora la Cina). Questa scelta delle istituzioni può trovare giustificazione nel loro obiettivo di esaminare l’esistenza di eventuali pratiche di dumping in Cina e non in un altro paese, il che fa parte del loro ampio margine di discrezionalità.

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