venerdì, Aprile 19, 2024
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Attualità

Ascensori in servizio pubblico: tante novità in arrivo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge del ministero delle Infrastrutture, recante “Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone”

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge del ministero delle Infrastrutture, recante “Disposizioni relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone”. Il decreto dispone che ai fini dell’apertura dell’esercizio, almeno trenta giorni prima della data prevista per l’apertura stessa la Regione o l’Ente Locale concedente trasmetta all’U.S.T.I.F. territorialmente competente, la seguente documentazione:

– individuazione del Responsabile dell’Esercizio. L’incarico del Responsabile dell’Esercizio è subordinato all’assenso degli Organi regionali, o degli enti locali, previo rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza negli e degli ascensori da parte dell’U.S.T.I.F. territorialmente competente;

– proposta di Regolamento di Esercizio redatta dal Responsabile dell’Esercizio e controfirmata dall’esercente;

– elenco del personale da adibire alle mansioni di sorveglianza dell’impianto ed al soccorso;

– manuale per l’uso e la manutenzione dell’impianto;

– relazione sul sistema di telesorveglianza, qualora non sia previsto il presenziamento, collegato ad una postazione presenziata permanentemente durante l’esercizio;

– piano di soccorso per il recupero dei passeggeri degli ascensori, inclusi i portatori di handicap, in caso di immobilizzo della cabina.

L’U.S.T.I.F. competente, prima dell’apertura all’esercizio invece dovrà necessariamente adempiere ai seguenti compiti:

– esaminato il Regolamento di Esercizio comprensivo della procedura per il recupero dei passeggeri, con l’utilizzazione del personale addetto all’impianto;

– acquisita copia della dichiarazione CE di conformità dell’ascensore redatta dall’installatore, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999;

– acquisita la nomina del Responsabile dell’Esercizio

rilascia parere all’Organo Regionale o agli Enti Locali delegati per l’apertura dell’impianto al pubblico esercizio.

Al fine di garantire la buona conservazione ed il regolare funzionamento dell’impianto degli ascensori, la manutenzione deve essere affidata a persona munita di certificato di abilitazione ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, o a ditta abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, che deve provvedervi a mezzo di personale abilitato.

Ogni giorno, prima dell’inizio del servizio pubblico, il personale individuato dal Responsabile dell’Esercizio, deve procedere alla effettuazione di una o più corse di prova a vuoto.

 

Almeno ogni sei mesi inoltre, il Responsabile dell’Esercizio provvede a sottoporre l’impianto ai controlli e prove. 

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